Descrizione
- L’istituzione scolastica, di seguito indicata con il termine istituzione, è nell’ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 declina l’autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
- L’istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l’espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
- L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la
libertà di scelta delle famiglie , nonché il dialogo con le comunità locali.